Salta al contenuto
7 Giugno 2026

Rumore delle campane: diritti e soluzioni per la quiete notturna

Il suono delle campane è protetto dalla libertà religiosa, ma non è illimitato. Scopri come difenderti dal rumore eccessivo e ripristinare la tua quiete.

Rumore delle campane: diritti e soluzioni per la quiete notturna

Vivere vicino a una chiesa può essere un’esperienza spirituale, ma quando il suono delle campane diventa eccessivo, può trasformarsi in un vero e proprio disturbo acustico. In Italia, il numero di segnalazioni e cause legate al rumore delle campane è in aumento, e la giurisprudenza si è occupata più volte della questione. Ma cosa puoi fare per difenderti?

La risposta non è semplice come potrebbe sembrare. In gioco ci sono la libertà religiosail diritto concordatariole norme sull’inquinamento acustico e il Codice civile. In questo articolo, ti guideremo attraverso le leggi che regolano il suono delle campane, quando possono essere considerate un rumore molesto e cosa puoi fare concretamente per avere un po’ di pace.

Chi decide gli orari del suono delle campane?

In Italia, non esiste una legge statale unica che fissi gli orari esatti in cui le campane possono suonare. La materia è disciplinata da più fonti, che si intrecciano tra loro. Da un lato, c’è il diritto concordatariol’art. 2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 riconosce alla Chiesa cattolica il potere di regolamentare l’uso delle campane in quanto strumento legato all’esercizio del culto.

In attuazione di questo principio, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha emanato la Circolare n. 33, con cui ha riconosciuto la competenza dei Vescovi delle diocesi ad assumere provvedimenti finalizzati a regolamentare lo scampanio a scopo liturgico e religioso, stabilendone gli orari, le modalità del suono e la durata. Dall’altro lato, ci sono i regolamenti comunaliche possono prevedere fasce orarie specifiche per il proprio territorio.

Orari indicativi della CEI e limiti legali

Le indicazioni della CEI sono nel senso di proibire l’uso delle campane per scopi liturgici prima delle ore 7 e dopo le ore 22 – con eccezione per la Veglia Pasquale, la Notte di Natale ed eventuali ricorrenze concordate con l’autorità ecclesiastica. Alcune diocesi hanno adottato regole più restrittive. Per esempio, nella diocesi di Gorizia il suono delle campane è consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00, con una durata massima di 3 minuti per l’avviso delle celebrazioni liturgiche, che sale a 5 minuti nelle solennità.

Non esiste una legge che impedisca in assoluto alle campane di suonare durante le ore notturne. Tutto dipende dal regolamento comunale e dalle prescrizioni diocesane in vigore nel tuo territorio. Tuttavia, anche in assenza di un divieto espresso, l’utilizzo delle campane della chiesa non può derogare alle normali regole amministrative e civili. Questo significa che anche le campane devono rispettare i limiti sull’inquinamento acustico previsti dalla legge nazionale.

La Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447) stabilisce valori limite differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi pari a 5 decibel nel periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e a 3 decibel nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00). Si tratta di soglie misurate come differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo.

Scampanio liturgico e scampanio civile: che differenza c’è?

La legge e la giurisprudenza trattano in modo diverso le campane usate per scopi religiosi rispetto a quelle usate come orologio. È una distinzione pratica che può cambiare l’esito di una causa. Nell’ambito delle funzioni liturgiche si applica la regolamentazione del vigente diritto concordatario, ai sensi della quale la Chiesa Cattolica è autorizzata al superamento della soglia della normale tollerabilità anche in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità ecclesiastica.

Quando però lo scampanio non è collegato direttamente a funzioni liturgiche – come nel caso dello scandire delle ore o anche delle mezz’ore – allora la Chiesa dovrà rigorosamente rispettare i limiti di legge (art. 844 c.c.).

Quando il suono delle campane può essere considerato molesto?

L’art. 844 del Codice civile vieta le immissioni, anche rumorose, tra i fondi confinanti se superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Il danno derivante dall’esposizione al rumore delle campane è risarcibile se lo scampanio ha una tale intensità e ripetitività da rendere intollerabile la vita degli abitanti degli immobili confinanti con la chiesa.

La normale tollerabilità non è un valore fisso in decibel: i giudici la valutano caso per caso, tenendo conto del contesto, della destinazione d’uso della zona, degli orari e della frequenza del disturbo. Le immissioni sonore intollerabili violano il diritto al riposo e alla vivibilità, dando diritto al risarcimento del danno morale.

Se riesci a dimostrare il superamento di questa soglia, puoi chiedere al giudice la cessazione o la riduzione del rumore entro limiti tollerabili, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito (stress, disturbi del sonno, peggioramento della qualità della vita).

Autore

Ilaria Mauri

Ilaria Mauri, bolognese, decise di seguire il giornalismo sportivo dopo una notte al Dall'Ara durante una partita decisiva: oggi coordina le pagine di competizioni e commenti. In redazione predilige reportage sul campo e conserva il biglietto di quella partita come prova della svolta.