Il 3 gennaio scorso, è stato comunicato che il Tribunale Amministrativo dello Sport ha accolto la richiesta di misura cautelare presentata dal Sevilla, annullando così il provvedimento che prevedeva la chiusura parziale dello stadio per un incontro e la sanzione di 3.000 euro imposta dal Comitato di Appello.
Tale sanzione era derivata dall’ultimo derby contro il Betis presso il stadio sevillano, e risultava ridotta rispetto alla punizione inizialmente inflitta dal Comitato di Disciplina, che comprendeva la chiusura parziale per tre partite e un’ammenda di 45.000 euro.
Siamo riusciti a ottenere il documento del TAD che conferma questa misura cautelare, un foglio di tre pagine in cui viene sottolineato che la richiesta del Sevilla è stata ricevuta il “31 dicembre 2025”. In essa si chiedevano misure cautelari in risposta alla decisione del Comitato di Appello della RFEF del 26 dicembre 2025, notificata il 29 dicembre, che stabiliva di “accogliere parzialmente il ricorso presentato dal Sevilla, annullando le sanzioni precedentemente imposte dal Comitato di Disciplina dell’ RFEF nella decisione del 2 dicembre 2025, sostituendole con una multa di 6.000 euro e la chiusura dei settori N20, N11 e N12 del settore inferiore dello stadio Sánchez Pizjuán per un incontro, avvisando di chiusura totale in caso di recidiva”.
Nel suo ricorso, il Sevilla sostiene che “sebbene ci sia stata una parziale accettazione delle richieste formulate, non si è proceduto ad un’analisi adeguata né si sono valutati correttamente i fatti e le prove presentate, poiché non ci sono dubbi che le richieste di questa parte avrebbero dovuto essere accolte per intero”.
Il documento presentato dal Sevilla continua a richiedere al TAD di considerare “automaticamente sospesa l’esecuzione della sanzione di chiusura parziale dello Stadio Sánchez Pizjuán, come stabilito nella risoluzione impugnata, in conformità con l’articolo 30.3 del Real Decreto 1591/1992 e la giurisprudenza consolidata di quel Tribunale e del Comitato di Appello della RFEF. In alternativa, e nel caso non si ritenesse doveroso applicare tale effetto sospensivo automatico, si richiede espressamente la sospensione cautelare della suddetta sanzione di chiusura, secondo l’articolo 117.2 della Legge 39/2015, fin quando non venga emessa una decisione definitiva sul merito del presente ricorso, tenendo in considerazione i gravi danni di difficile o impossibile riparazione che deriverebbero dalla sua esecuzione immediata, sia per il Sevilla che per i suoi abbonati, oltre alla chiaramente giustificata apparenza di buon diritto delle richieste avanzate.”
Nel medesimo documento, il Tribunale sottolinea, a sostegno della richiesta del club andaluso, che la normativa disciplinare in vigore da dicembre 1992 prevede che “Su richiesta motivata e esplicita dell’interessato, gli organi disciplinari sportivi possono sospendere ragionevolmente l’esecuzione delle sanzioni imposte mediante procedimento ordinario, senza che la semplice presentazione di reclami o risorse relative fermi o sospenda la loro esecuzione.”
Inoltre, si specifica che: “Per quanto concerne le sanzioni che comportano la chiusura dell’impianto sportivo, gli statuti o i regolamenti dell’organizzazione sportiva possono prevedere sia la sospensione facoltativa della sanzione, su richiesta motivata, sia la sospensione automatica per il solo fatto della presentazione del ricorso pertinente.” Solo in assenza di una previsione esplicita “si intenderà che la sospensione di tali sanzioni abbia carattere automatico.”
Il documento si chiude affermando che, sebbene “Il Codice Disciplinare della RFEF per la stagione 2025-2026 preveda nell’articolo 8 l’efficacia immediata delle sanzioni”, l’articolo 57 della normativa federale riguardante l’adempimento delle sanzioni di chiusura totale o parziale dello stadio non offre “alcuna indicazione specifica sulla sospensione, sia facoltativa che automatica, delle stesse.” Di conseguenza, il Sevilla potrà continuare a disputare le partite con la capienza completa del proprio stadio mentre il TAD esamina il ricorso; in attesa di una decisione che potrebbe annullare la sanzione di chiusura parziale per un incontro decisa dal Comitato di Appello della RFEF o di darne corso.

